Art. 54
Capo VI

Art. 54

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In vigore dal 10 lug 1924
Nelle scuole alloglotte la proposta e la scelta dei libri di testo deve farsi da un elenco precedentemente approvato dal ministro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-54