Art. 46
Capo IV

Art. 46

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In vigore dal 10 lug 1924
È fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-46