Art. 42
Capo IV

Art. 42

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In vigore dal 10 lug 1924
I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune dove ha sede l'istituto. Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune vicino, tale concessione potrà essere revocata se si riveli dannoso all'interesse della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-42