Art. 36
Capo III

Art. 36

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In vigore dal 10 lug 1924
Il preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli può, tuttavia, per gravi motivi sospenderne l'esecuzione, purchè ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide in modo definitivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-36