Art. 32
Capo III

Art. 32

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In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei due gradi. Segretario delle adunanze plenarie è il segretario dell'istituto di secondo grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-32