Art. 21
Capo II

Art. 21

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In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti in cui non vi sia, a norma dell', il vicepreside, il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-21