Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 10 lug 1924
Il preside cura, con la cooperazione dei professori, che l'igiene, scolastica sia rigorosamente osservata; richiede, quando sia opportuno, la visita del medico scolastico o dell'ufficiale sanitario ed osserva le disposizioni impartite per la profilassi di malattie contagiose.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-14