Art. 136
Capo XIV

Art. 136

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In vigore dal 10 lug 1924
Il professore, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha obbligo di far la riconsegna al preside del materiale didattico e scientifico avuto in custodia. In caso di decesso del professore, il preside fa direttamente la ricognizione del materiale, e ne compila breve relazione che trasmette al ministero.
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