Art. 120
Capo XIV

Art. 120

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In vigore dal 10 lug 1924
Nella ripartizione dell'assegno annuo per il materiale didattico e scientifico e negli acquisti il preside e il collegio dei professori hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell'istituto, uniformandosi alle prescrizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-120