Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 10 lug 1924
Il preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità superiori. Cura la buona conservazione dell'edificio del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-10