Regolamento›Capo VI
Art. 95
95 / 143In vigore dal 1 ott 1924
I laureati o diplomati che intendano conseguire altra laurea o diploma debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del titolo accademico cui aspirano.
Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso Istituti superiori di grado universitario non dipendenti dal Ministero della P. I. o all'estero, ottengano l'inscrizione in una Facoltà o Scuola ad uno degli anni di corso successivi al primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-95