Art. 89
RegolamentoCapo VI

Art. 89

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In vigore dal 1 ott 1924
A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore. Le qualifiche di carattere professionale spettano esclusivamente a coloro che, avendo superato gli esami di Stato, hanno ottenuto l'inscrizione nei relativi albi.
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