Art. 88
RegolamentoCapo VI

Art. 88

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In vigore dal 1 ott 1924
Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re, dal Rettore o Direttore e debbono essere sottoscritti anche dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola e dal capo della segreteria. Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.
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