Art. 83
RegolamentoCapo VI

Art. 83

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In vigore dal 1 ott 1924
Gli esami di profitto e quelli di laurea e diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi. Possono tuttavia tenersi esami sia di profitto sia di laurea e diploma in qualsiasi epoca dell'anno scolastico, secondo quanto viene, caso per caso, stabilito dal Rettore o Direttore su proposta dei Consigli di Facoltà o Scuola, tenendo particolarmente conto dell'esigenza di non interrompere o turbare il normale svolgimento dei corsi e degli studi. Debbono, in ogni caso, essere osservati l'ordine degli esami e le limitazioni per il passaggio da uno ad altro corso, che siano stabilite negli statuti delle singole Università e dei singoli istituti superiori, a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto o di laurea o diploma più di due volte nello stesso anno accademico.
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