Regolamento›Capo VI
Art. 78
78 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Presso ogni Università o Istituto è stabilita, agli effetti dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, la seguente gerarchia tra gli impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e il personale subalterno:
1) direttore della segreteria o impiegato incaricato delle funzioni direttive; in caso di sua assenza o impedimento, il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2);
2) personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica;
3) personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica.
Entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto gli impiegati ed agenti indicati nel presente articolo si considerano permanentemente in servizio ai fini di cui agli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-78