Art. 69
RegolamentoCapo VI

Art. 69

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In vigore dal 1 ott 1924
All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera, che vale per l'intero corso universitario. La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione della Facoltà o Scuola cui è inscritto: reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Università o Istituto superiore, ed è munita della firma del Rettore o Direttore e del capo della segreteria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-69