Art. 68
RegolamentoCapo VI

Art. 68

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In vigore dal 1 ott 1924
La domanda d'immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre. Il Rettore o Direttore può consentire, per giustificati motivi, l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 30 novembre.
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