Regolamento›Capo VI
Art. 68
68 / 143In vigore dal 1 ott 1924
La domanda d'immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre.
Il Rettore o Direttore può consentire, per giustificati motivi, l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 30 novembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-68