Regolamento›Capo V
Art. 66
66 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Il procedimento disciplinare a carico di un libero docente nei casi previsti dall' comma 4° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte. L'incolpato può presentare le sue difese entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.
Trascorso detto termine, gli atti sono trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore che stabilisce il giorno in cui deve svolgersi il procedimento disciplinare. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, affinché egli possa, ove creda, presentarsi per esporre a voce le sue difese.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare avanti la Giunta del Consiglio superiore si segue la procedura degli e seguenti del presente regolamento.
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