Art. 57
RegolamentoCapo V

Art. 57

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In vigore dal 1 ott 1924
Le commissioni decidono preliminarmente circa l'ammissione al giudizio di coloro che trovansi nelle condizioni previste dall' lett. a) seconda parte del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. Riconosciuta l'ammissibilità delle domande, le commissioni determinano caso per caso l'ordine da seguire nelle prove di cui alla lett. b) dell' predetto, la durata e le modalità di esse. Tutte le prove sono pubbliche; il tema per la prova didattica deve essere assegnato 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. Le adunanze della commissione non sono valide se non siano presenti tutti i componenti di essa. Di tutte le operazioni relative a ciascun candidato è redatto processo verbale. La commissione deve inoltre concretare in una motivata relazione il suo giudizio sul valore del candidato e sulla sua maturità a conseguire la libera docenza cui aspira. Contro il giudizio di essa non è ammesso ricorso nel merito. Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio Superiore per il giudizio definitivo. Il candidato, il quale non sia proposto per l'abilitazione cui aspira, non può ripresentare la domanda per la stessa materia se non sia trascorso un biennio dalla data del giudizio della commissione sulla prima domanda, ovvero del giudizio del Consiglio Superiore di cui al comma precedente.
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