Regolamento›Capo V
Art. 56
56 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Nel Bollettino Ufficiale è data notizia del termine entro il quale gli aspiranti alla libera docenza debbono far pervenire al Ministero le loro domande.
Il Ministero comunica lo domande al Consiglio Superiore, il quale, raggruppatele a seconda delle materie, designa i membri che devono costituire le singole commissioni giudicatrici. Oltre ai tre commissari indicati dall' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il Consiglio designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possano partecipare alle adunanze della commissione.
Le commissioni si riuniscono, di regola, in Roma una volta all'anno nel mese di maggio o giugno. È tuttavia in facoltà del Ministro di convocarle anche altrove presso Università o Istituti superiori del Regno.
Prima della riunione delle commissioni il Ministero invita i candidati a depositare presso il cassiere del Ministero medesimo la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno esser giudicati dalla stessa commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di cui all'ultimo comma del citato . Sarà restituita la eventuale residua parte della somma depositata che non sia stata spesa.
Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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