Art. 54
RegolamentoCapo IV

Art. 54

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In vigore dal 1 ott 1924
Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-54