Regolamento›Capo IV
Art. 51
51 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il Consiglio procede alla discussione e alla deliberazione.
Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma degli del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore.
Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della punizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-51