Art. 5
Regolamento

Art. 5

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In vigore dal 1 ott 1924
Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati nell' del R. decreto legge 30 dicembre 1923 n. 2859, il giorno della commemorazione dei defunti, il genetliaco di S. M. la Regina, di S. A. R. il Principe Ereditario e di S. M. la Regina Madre, ed altri 20 giorni che vengono dal Senato accademico o dal Consiglio della Scuola ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua o altre ricorrenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-5