Art. 49
RegolamentoCapo IV

Art. 49

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In vigore dal 1 ott 1924
Trascorso il termine stabilito dall' o pervenuta la dichiarazione di rinunzia di cui all', il Vice presidente del Consiglio Superiore, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve procedere al giudizio. Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati della Facoltà o Scuola ed all'interessato il quale può intervenirvi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-49