Art. 39
RegolamentoCapo IV

Art. 39

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In vigore dal 1 ott 1924
Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Questo registro, munito del visto del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del Rettore o Direttore, consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto. Esso è ostensibile ad ogni richiesta del Preside, del Rettore o Direttore e viene consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto alla chiusura dei corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-39