Regolamento›Capo IV
Art. 33
33 / 143In vigore dal 1 ott 1924
La procedura per il conseguimento della stabilità, ai semi dell' comma 3° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, s'inizia al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del professore: il conferimento della stabilità ha tuttavia effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di servizio.
Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa, interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due mesi, d'interruzione.
Il Preside della Facoltà o Direttore della Scuola redige una motivata relazione circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici nel medesimo periodo di tempo.
Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero, entro congruo termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica con particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che ritenga utili presentare nel suo interesse.
Per la designazione, per la nomina e per i lavori della commissione di cui al precitato comma 3° valgono le norme stabilite dal presente regolamento in ordine alle commissioni pel giudizio di merito nei casi di nuova nomina.
Nel caso che all'atto del giudizio di merito si trovi già costituita altra commissione per la stessa materia, sia per nuova nomina di un professore di ruolo, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere dal Ministro deferito alta commissione stessa.
Il Ministro comunica alla commissione la motivata relazione e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.
La commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi al Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-33