Regolamento›Capo IV
Art. 28
28 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Il Ministro, ricevuta la motivata relazione di cui al comma 2° dell'articolo precedente, invita ciascun libero docente proposto dalla Facoltà o Scuola a trasmettere entro congruo termine al Ministero:
a) atto di nascita;
b) certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai Sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in cinque esemplari;
f) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che il libero docente, qualora non li abbia già inviati alla Facoltà, ritenga utile presentare nel proprio interesse, nel numero di copie che creda più opportuno.
I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta ministeriale. I liberi docenti che comunque appartengano alla Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti medesimi; debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.
Il Ministro, con suo provvedimento definitivo, esclude dall'elenco di liberi docenti proposto dalla Facoltà o Scuola coloro che non risultino forniti dei requisiti di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. Il requisito della regolare condotta può essere accertato dall'Amministrazione, indipendentemente dai documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1° del presente articolo, con tutti i mezzi che ritenga opportuni.
I liberi docenti proposti dalla Facoltà o Scuola possono rinunziare per iscritto ad ogni effetto della designazione, entro il termine fissato dal Ministro per la trasmissione dei documenti e titoli di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-28