Art. 27
RegolamentoCapo IV

Art. 27

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In vigore dal 1 ott 1924
Nei casi di cui al comma 1° dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, le deliberazioni della Facoltà o Scuola sono prese col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo che vi appartengono. La Facoltà o Scuola è tenuta ad esaminare la posizione scientifica e didattica di tutti coloro che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all' comma 3°, e ad esporre, nella motivata relazione con la quale concreta le sue proposte, le ragioni che hanno determinato la sua deliberazione. Tale relazione è dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto trasmessa al Ministero, corredata del verbale di tutte le domande e di tutti gli altri allegati di cui all'.
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