Art. 26
RegolamentoCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 1 ott 1924
Il Ministro, in base alla deliberazione della Facoltà o Scuola di cui al comma 1° dell'articolo precedente, invita il Consiglio Superiore a designare cinque professori o cultori della materia o di materia affine e nomina la commissione di cui al comma 1° dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, chiamando a farne parte i primi tre designati quali membri effettivi e gli altri due quali membri supplenti. In caso di legittimo impedimento di un membro effettivo, il Ministro ne dispone la sostituzione con un supplente, secondo l'ordine delle designazioni da parte del Consiglio Superiore. Qualora vi siano deliberazioni di più Facoltà o Scuole per provvedere a posto disponibile con l'insegnamento della stessa materia, il Consiglio Superiore fa al Ministro la designazione per la nomina di una sola commissione.
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