Art. 25
RegolamentoCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 1 ott 1924
La Facoltà o Scuola, ove intenda provvedere con nuova nomina, a norma dell' comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, a posto disponibile di professore, deve in primo luogo deliberare circa la materia al cui insegnamento decide di riservare il posto medesimo. Viene subito data comunicazione dell'avvenuta deliberazione al Ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Entro il trentesimo giorno da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare o trasmettere al Preside della Facoltà o Direttore della Scuola una domanda in carta legale, nella quale siano fornite notizie intorno alla propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica, allegandovi il decreto di abilitazione alla libera docenza o un certificato di essa, e, ove lo creda, qualsiasi titolo, documento o pubblicazione. Il Preside o Direttore, con verbale da lui sottoscritto, accerta quali domande sono pervenute tempestivamente o attesta che non ne è pervenuta alcuna. Nella prima ipotesi, provvede a che le domande medesime, con gli eventuali allegati, siano per venti giorni messe a disposizione di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola per opportuna visione; e di ciò fa menzione in calce al predetto verbale. Trascorso tale periodo di tempo, la Facoltà o Scuola delibera a norma del precitato comma 1° dell', proponendo fra coloro che ne hanno fatto domanda o fra altri ch'essa reputi idonei tre liberi docenti della materia o di materia affine.
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