Regolamento›Capo III
Art. 23
23 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Nelle Università e Istituti superiori possono costituirsi seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facoltà, Scuole o Istituti superiori diversi. Possono esservi aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnante ufficiale.
I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi appartengono.
Ai seminari possono inscriversi studenti di qualunque Facoltà o Scuola: ad essi è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo modalità da determinarsi dal Senato accademico o dal Consiglio della Scuola.
Più particolari norme circa l'ordinamento ed il funzionamento dei seminari potranno essere stabilite negli statuti delle Università od Istituti superiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-23