Art. 20
RegolamentoCapo III

Art. 20

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In vigore dal 1 ott 1924
Lo statuto dell'Università o Istituto superiore determina per ciascuna Facoltà o Scuola: a) il piano generale degli studi e le lauree e diplomi da conferirsi al termine degli studi medesimi. Per le Facoltà e Scuole indicate ai commi 2° e 3° dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il piano generale degli studi deve tuttavia essere ordinato in modo da condurre, nel periodo di tempo stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento, al conseguimento di tutti o alcuno dei titoli accademici previsti dal quadro di cui alla tabella medesima. Per le Facoltà e Scuole eventualmente costituite a norma dei commi 4° e 5° del precitato , lo statuto stabilisce le norme relative alla durata degli studi, all'ordinamento organico e didattico e all'inscrizione degli studenti, e determina le tasse e sopratasse che gli studenti stessi devono pagare e le lauree o i diplomi che si conferiscono al termine dei corsi. Chi abbia conseguito una laurea o un diploma non può conseguire una seconda laurea o un secondo diploma se non sia trascorso un periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ad un anno, che è determinato negli statuti delle Università o Istituti superiori; b) l'ordinamento didattico elaborato in relazione al piano generale degli studi, e cioè le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo in cui ciascuna di esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e professionali dell'insegnamento considerato sia assolutamente sia relativamente ad altri insegnamenti (lezioni cattedratiche, esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale, quali esercitazioni dimostrative o sperimentali, conferenze, colloqui e simili); c) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono inscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspirano e ogni altra disposizione relativa agli obblighi scolastici dei giovani e alle modalità secondo le quali gli obblighi stessi devono essere assolti.
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