Art. 19
RegolamentoCapo III

Art. 19

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In vigore dal 1 ott 1924
Le Facoltà e Scuole, che, a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, costituiscono le Università o gli Istituti superiori, sono stabilite: a) per le Università e Istituti di cui alla tabella A annessa al decreto citato, dalla tabella medesima o dai rispettivi statuti, giusta le disposizioni di cui all' comma 1° e all'; b) per le Università e Istituti di cui alla tabella B, dalle convenzioni relative al mantenimento dell'Università o Istituto, giusta le disposizioni di cui all' comma 2° e all' lett. a); c) per le Università e Istituti liberi, dai rispettivi statuti, giusta le disposizioni di cui all'.
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