Art. 17
RegolamentoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 1 ott 1924
Il Presidente del Consiglio di amministrazione: 1) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università o Istituto; 2) provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa, e ne dà notizia al Consiglio d'amministrazione provocando i provvedimenti che ritenga necessari per la regolarità dei servizi stessi; 3) provvede con gli elementi che gli sono forniti dai dipendenti uffici alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 4) ordina direttamente nei casi d'urgenza gli storni da categoria a categoria del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva riferendone al Consiglio per l'approvazione nella prima successiva adunanza; 5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-17