Art. 14
RegolamentoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 1 ott 1924
Il Collegio generale dei professori è convocato e presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto. Si aduna per l'elezione dei professori stabili che debbono far parte del Consiglio di amministrazione. La votazione ha luogo a schede segrete: sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti ed, in ogni caso, un numero di suffragi non inferiore al terzo dei votanti. A parità di voti è eletto il professore più anziano di grado. Il Collegio generale è inoltre convocato ogni qualvolta il Rettore o Direttore lo creda opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università o Istituto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane tra i professori intervenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-14