Art. 139
RegolamentoCapo XI

Art. 139

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In vigore dal 1 ott 1924
I cittadini stranieri nominati a qualsiasi ufficio presso le Università e gli Istituti superiori precedentemente alla data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 non decadono dall'ufficio loro conferito in conseguenza della disposizione dell' del citato decreto.
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