Art. 135
RegolamentoCapo XI

Art. 135

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In vigore dal 1 ott 1924
Gli attuali professori straordinari, i quali abbiano conseguito la stabilità ai sensi del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 795 o la conseguano entro il 30 settembre 1924, potranno essere promossi al grado di ordinario, entro il limite dei posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A o B annesse alla legge 25 luglio 1922 n. 1147, secondo le norme stabilite dagli del Regolamento generale universitario approvate con R. decreto 9 agosto 1910 n. 796 e modificato con D. L. 31 dicembre 1915 n. 1959.
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