Regolamento›Capo X
Art. 134
134 / 143In vigore dal 1 ott 1924
In ogni istituto scientifico è tenuto un registro nel quale debbono essere annotate, per le prestazioni, il nome e cognome del committente, il suo indirizzo, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, la data della consegna della relazione.
Uguale registro, con corrispondenti annotazioni, è tenuto in ogni clinica universitaria per le degenze a pagamento.
I risultati di analisi, controlli e simili sono comunicati soltanto all'ente o alla persona che ne ha fatta richiesta e versato l'importo corrispondente.
I risultati medesimi non possono essere pubblicati se non con l'autorizzazione scritta dell'interessato.
Per ogni richiesta di certificati o copie dei risultati di analisi, controlli e simili già eseguiti si applicano le norme relative al rilascio dei certificati universitari. I certificati e copie debbono essere sottoscritti dal direttore dell'istituto scientifico e vistati dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto.
Gli originali delle relazioni di analisi ecc. sono depositati annualmente nella segreteria dell'Università o Istituto superiore, dove vengono custoditi almeno per un decennio per ogni richiesta di controllo, di copia o di certificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-134