Art. 130
RegolamentoCapo IX

Art. 130

130 / 143
In vigore dal 21 ago 1991
Tutti i progetti di lavori, i quali importino una spesa superiore a lire cinquantamila, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio del Genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a norma delle vigenti disposizioni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 3) che "Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e' elevato a 100 milioni per le universita' e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi".
  • Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, nel modificare l' art. 9-bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni".
  • Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l' art. 9-bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni".
  • Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l' art. 9-bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni".
  • Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l' art. 9-bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a L. 1.580.000.000".
  • Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183) nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l' art. 9-bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-130