Art. 127
RegolamentoCapo IX

Art. 127

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In vigore dal 1 ott 1924
Se il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito possono, con speciali mandati di anticipazione, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione, essere messi a disposizione dell'economo e dei direttori degli istituti scientifici fondi per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza. I limiti di tali anticipazioni e le modalità dei rendiconti relativi sono stabiliti dal regolamento interno per le spese ad economia. Tale regolamento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione, emanato con decreto del Rettore o Direttore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-127