Art. 120
RegolamentoCapo IX

Art. 120

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In vigore dal 1 ott 1924
Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività sono tenute distinte secondo le categorie indicate nell'articolo precedente. Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istituto scientifico le relative assegnazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione. A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito capitolo del bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-120