Art. 118
RegolamentoCapo IX

Art. 118

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In vigore dal 1 ott 1924
Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso le Università e gli Istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la personale responsabilità dei direttori degli istituti scientifici presso i quali si trovano. È tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno ad altro ente universitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-118