Art. 117
RegolamentoCapo IX

Art. 117

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In vigore dal 1 ott 1924
La compilazione e la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni Università od istituto superiore è disciplinata dai singoli regolamenti interni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-117