Art. 114
RegolamentoCapo IX

Art. 114

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In vigore dal 1 ott 1924
Ogni Università o Istituto superiore provvede alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio. Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio universitario e degli immobili dati in uso dal Demanio sono a carico del bilancio universitario. Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili può essere effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-114