Art. 110
RegolamentoCapo VIII

Art. 110

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In vigore dal 1 ott 1924
Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-110