Art. 108
RegolamentoCapo VIII

Art. 108

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In vigore dal 1 ott 1924
Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo. La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-108