Art. 104
RegolamentoCapo VII

Art. 104

104 / 143
In vigore dal 1 ott 1924
Il regolamento interno per il personale posto a carico del bilancio dell'Università o Istituto, di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 determina: a) per le Università e Istituti di cui alla tabella A annessa al predetto decreto, le norme relative allo stato giuridico (nomina - conferme - congedi - aspettative - disciplina - licenziamento), al trattamento economico, al trattamento di quiescenza, ove l'Università o Istituto intenda concederlo, alle attribuzioni, obblighi d'orario e di servizio del personale assistente, tecnico e subalterno; b) per le Università e Istituti di cui alla tabella B, le norme relative alle materie di cui alla lett. a) anche pel personale di amministrazione; c) per le Università e Istituti liberi, le norme occorrenti ad integrare quelle contenute nel rispettivo statuto, giusta le disposizioni di cui all' del precitato decreto. Il regolamento interno può contenere ogni altra norma concernente il funzionamento interno dell'Università o Istituto, che, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 o del presente regolamento, non debba esser compresa nello statuto o nella convenzione relativa al mantenimento delle Università o Istituti di cui alla tabella B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-104