Regolamento›Capo VII
Art. 103
103 / 143In vigore dal 1 ott 1924
La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa.
Un funzionario di ragioneria del ruolo dell'amministrazione universitaria è incaricato delle funzioni di economo-cassiere alla dipendenza gerarchica del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione. Egli è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione universitaria.
Delle funzioni di economo-cassiere può, in via provvisoria, ove manchi il ragioniere, essere incaricato anche un impiegato di altra categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-103