Art. 102
RegolamentoCapo VII

Art. 102

102 / 143
In vigore dal 1 ott 1924
Alla ripartizione del personale dell'amministrazione universitaria tra le segreterie delle Università e degli Istituti superiori di cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 provvede il Ministro, tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni Università o Istituto. Dei dieci direttori di segreteria di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, almeno otto sono messi a capo di segreterie nelle Università e due possono essere addetti agii Istituti superiori. La direzione delle altre segreterie è data per incarico, con decreto del Ministro, ad un funzionario della carriera amministrativa dello stesso ruolo. Il capo della segreteria, secondo gli ordini del Rettore o Direttore, regola o dirige tutti i servizi della segreteria stessa, compreso quello di economato e cassa di cui all'articolo seguente, e vigila su tutto il personale di ogni categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio. In ogni Università o Istituto, il Rettore o Direttore può designare uno dei funzionari addetti per la supplenza, in caso di assenza o d'impedimento, del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione, ai sensi del comma 3° del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-102