Art. 10
RegolamentoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 1 ott 1924
I Consigli di Facoltà o Scuola: 1) elaborano il manifesto di cui all'; 2) predispongono gli orari dei singoli corsi; 3) fanno eventuali proposte relative e riforme da apportarsi all'ordinamento didattico; 4) danno parere intorno a qualsiasi argomento che il Rettore o il Preside o il Direttore ritenga di sottoporre al loro esame; 5) esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. Alle adunanze dei Consigli partecipano tutti i professori di ruolo, tranne a quelle relative agli oggetti di cui agli del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, cui partecipano esclusivamente i professori stabili. Alle adunanze dei Consigli delle Università e Istituti di cui all' comma 2° n. 2) del citato decreto relative agli oggetti previsti dall' del decreto medesimo partecipano soltanto i professori di ruolo, fermo restando il disposto della seconda parte del precedente comma. Alle adunanze relative agli oggetti di cui agli dell'anzidetto decreto e dei numeri 1 e 2 del presente articolo partecipano, oltre i professori di ruolo, tutti i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo. I Consigli sono convocati dai Presidi o Direttori ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando almeno un quinto dei loro membri e, in ogni caso, non meno di tre di essi, ne facciano domanda motivata.
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